Il Regolamento


STATUTO EX ARTICOLO 54 R.O. ASSOCIAZIONE TENNISTICA DILETTANTISTICA

CAPO I – COSTITUZIONE – AFFILIAZIONE – RICONOSCIMENTO

Articolo 1 – Costituzione, Sede, Durata

  1. È costituita un’associazione tennistica dilettantistica, sotto la denominazione “TENNIS CLUB GHILARZA”, che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine “associazione”.
  2. L’associazione ha sede legale a GHILARZA e sede sportiva in Italia a GHILARZA.
  3. La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 – Scopi

  1. L’associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
  2. L’associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano, organizzando attività sportive, compresa l’attività didattica per l’avviamento, l’aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis.
  3. L’associazione si impegna a svolgere almeno una delle seguenti attività agonistiche entro il 31 ottobre di ciascun anno: a) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre; b) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.
  4. L’associazione ha inoltre tra le sue finalità l’organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative.

Articolo 3 – Affiliazione alla F.I.T.

  1. L’associazione è affiliata alla Federazione italiana tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I., impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.T.
  2. L’associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.
  3. I componenti del Consiglio di amministrazione, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 4 – Riconoscimento di associazione sportiva

  1. L’associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio federale della F.I.T., per delega del Consiglio nazionale del C.O.N.I.
  2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modificazioni al presente Statuto che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

CAPO II – ORGANI SOCIALI

Articolo 5 – Organi sociali

  1. Gli organi sociali sono :a) l’Assemblea; b) il Presidente; c) il Consiglio di amministrazione; d) il Segretario; e) il Collegio dei probiviri.
  2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’associazione.
  3. Tutti gli altri incarichi assegnati sono a titolo gratuito ed hanno la durata corrispondente a quella del Consiglio di amministrazione che li ha conferiti.

Articolo 6 – Assemblea

  1. L’Assemblea degli associati è sovrana; è indetta dal Consiglio di amministrazione e convocata dal Presidente con avviso inviato agli associati aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione, nel medesimo termine, dell’avviso predetto presso la sede associativa.
  2. L’avviso deve contenere la sede, la data, l’ora e l’elenco delle materie da trattare, sia per la prima sia per la seconda convocazione dell’Assemblea.
  3. L’Assemblea è convocata obbligatoriamente entro il 30 aprile di ogni anno.
  4. La convocazione dell’Assemblea può altresì avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio di amministrazione o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

Articolo 7 – Partecipazione all’Assemblea

  1. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.
  2. La partecipazione dell’associato all’Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto a voto; ciascun associato può essere portatore di una sola delega.

Articolo 8 – Costituzione dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è validamente costituita: a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto; b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.

Articolo 9 – Attribuzioni dell’Assemblea

  1. Sono compiti dell’Assemblea: a) approvare la relazione del Consiglio di amministrazione sull’attività dell’anno associativo trascorso; b) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione ed approvare il rendiconto economico-finanziario; c) approvare i programmi dell’attività da svolgere ed il preventivo di spesa; d) decidere su tutte le questioni che il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati.; e) deliberare le modificazioni statutarie; f) deliberare lo scioglimento dell’associazione e nominare i liquidatori.
  2. Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio di amministrazione in tempo utile per essere inserite nell’ordine del giorno nell’avviso di convocazione dell’Assemblea.

Articolo 10 – Approvazione delle deliberazioni assembleari

  1. Le deliberazioni dell’Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea per le modificazioni statutarie e per la liquidazione dell’associazione devono essere approvate: a) in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto; b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati aventi diritto al voto.
  3. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell’associazione, previa affissione nei locali dell’associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all’assemblea.

Articolo 11 – Eleggibilità – Incompatibilità

  1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati
  2. Nel Consiglio di amministrazione non può essere eletto chi ricopre cariche sociali in altre società od associazioni tennistiche.

Articolo 12 – Consiglio di amministrazione

  1. Il Consiglio di amministrazione è composto di un minimo di 7 consiglieri ed un massimo stabilito dall’Assemblea di elezione del Consiglio Direttivo stesso, eletti per 2 esercizi, che scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
  2. Elegge nel suo seno il Presidente , il Vicepresidente e nomina il Segretario.
  3. Si riunisce almeno due volte all’anno, su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Articolo 13 – Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

  1. Al Consiglio di amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative all’organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell’associazione.
  2. Tra l’altro, il Consiglio di amministrazione:
  3. a) predispone il preventivo di spesa ed il rendiconto economico-finanziario, la relazione sull’attività associativa ed i programmi dell’attività da svolgere, da sottoporre all’Assemblea; b) determina l’ammontare dei contributi degli associati; c) stabilisce la data e l’ordine del giorno dell’Assemblea; d) esegue le deliberazioni dell’Assemblea; e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l’organizzazione dell’attività associativa; f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell’associazione; g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l’associazione e decide su tutte le questioni associative che non siano di competenza dell’Assemblea; h) delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati ;

Articolo 14 – Presidente

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l’attività per il regolare funzionamento dell’associazione, adotta i provvedimenti a carattere d’urgenza con l’obbligo di riferirne al Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

Articolo 15 – Vicepresidente

  1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.
  2. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente o della vacanza della carica.

Articolo 16 – Segretario

  1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell’esazione delle entrate, della tenuta e dell’aggiornamento del libro degli associati., adempie tutte le mansioni di segreteria.

Articolo 17 – Collegio dei probiviri

  1. Il Collegio dei probiviri è eletto dall’Assemblea dei soci a scrutinio segreto fra i soci che non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari; resta in carica per la durata di 2 anni e fino all’elezione del successivo Collegio dei probiviri.
  2. È composto di cinque membri, che, nel corso della prima riunione, eleggono tra di loro il Presidente ed il Vicepresidente.
  3. Il Collegio dei probiviri: a) ha il compito di vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli associati, degli atleti aggregati e degli altri organi sociali, nonché dei partecipanti a qualsiasi titolo alla vita associativa; b) si attiva autonomamente o su segnalazione; c) opera senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio; d) adotta i provvedimenti disciplinari, con deliberazione motivata.
  4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza con la presenza di tre componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
  5. Tutti i provvedimenti e le deliberazioni del Collegio dei probiviri sono appellabili al Collegio arbitrale, previsto dal successivo articolo 30, nel termine di quindi giorni dalla comunicazione scritta agli interessati.

CAPO III – ASSOCIATI

Articolo 18 – Associati.– Atleti aggregati

  1. L’associazione è composta dagli associati., ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizioni dal presente statuto.
  2. Può essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell’associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono

partecipare solo a tale tipo di attività..

Articolo 19 – Ammissione all’associazione

  1. L’ammissione all’associazione è subordinata alle seguenti condizioni: a) presentazione della domanda; b) pagamento dei contributi associativi, comprensivi del costo della tessera federale “socio”; c) accettazione senza riserve del presente statuto; d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione.
  2. L’età minima necessaria per l’ammissione è di diciotto anni.
  3. Il Consiglio di amministrazione può emanare norme particolari per l’ammissione degli aggregati atleti.

Articolo 20 – Tesseramento alla F.I.T.

  1. Tutti gli associati e gli atleti aggregati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell’associazione.

Articolo 21 – Cessazione di appartenenza all’associazione

  1. La qualifica di associato si perde: a) per dimissioni presentate per iscritto almeno .giorni prima del 31 dicembre; b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo; c) per radiazione pronunciata dal Consiglio di amministrazione, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli.
  2. Il provvedimento è comunicato all’interessato con lettera raccomandata.

CAPO IV – FONDO COMUNE – BILANCIO

Articolo 22 – Fondo comune – Entrate

  1. Il Fondo comune è costituito: a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi al fondo iniziale di dotazione; b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all’associazione; c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
  2. Le entrate annuali dell’associazione sono costituite: a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni degli associati, di terzi, di enti pubblici e privati; b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.
  3. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati.

Articolo 23- Contributi degli associati

  1. Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall’associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate.
  2. Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano, nei 15. giorni successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Consiglio di amministrazione sospesi da ogni diritto associativo.
  3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre 30 giorni comporta la radiazione dell’associato inadempiente, deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 24- Rendiconto economico-finanziario e preventivo di spesa

  1. L’esercizio dell’associazione coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Entro il 30 aprile seguente il Presidente dell’associazione deve sottoporre all’approvazione dell’assemblea il rendiconto economico-finanziario relativo all’attività complessivamente svolta nell’esercizio precedente.
  3. Entro il 30 novembre egli deve altresì sottoporre all’approvazione dell’assemblea il preventivo di spesa, redatto con le medesime modalità del rendiconto, relativo all’attività che si intende svolgere nell’esercizio successivo.
  4. Il rendiconto ed il preventivo di spesa devono restare depositati presso la sede dell’associazione per i quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.
  5. Il rendiconto ed il preventivo di spesa regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e devono restare affissi presso la sede dell’associazione per tutto l’esercizio al quale si riferiscono.

Articolo 25- Rinvestimento degli avanzi di gestione

  1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere rinvestiti nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 2.
  2. Durante la vita dell’associazione è vietato distribuire agli associati , anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO V – DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 26 – Provvedimenti disciplinari

  1. Sia la F.I.T. sia l’associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari, di cui ai successivi articoli 29 e 30, indipendentemente l’una dall’altra.

Articolo 27 – Provvedimenti disciplinari dell’associazione

  1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Collegio dei probiviri nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono: a) ammonizione; b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno); c) radiazione.
  2. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell’addebito e deve garantire il diritto di difesa dell’incolpato.

Articolo 28- Provvedimenti disciplinari della F.I.T.

  1. Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico: a) dell’associazione; b) degli amministratori e dirigenti dell’associazione; c) dei tesserati F.I.T. dell’associazione.

Articolo 29- Responsabilità dell’associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.

  1. L’associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.

Articolo 30 – Clausola compromissoria interna – Collegio arbitrale

  1. Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l’associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
  2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell’articolo 809 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o associativi.
  3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 60 e 61 dello Statuto e gli articoli 102 e 103 del Regolamento di giustizia della F.I.T.

Articolo 31- Vincolo di giustizia – Clausola compromissoria federale

  1. L’associazione, dal momento dell’affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati, dal momento dell’ammissione all’associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.

CAPO VI – SCIOGLIMENTO

Articolo 32 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea con le maggioranze previste dall’articolo 10.
  2. L’Assemblea deve contestualmente: a) nominare il o i liquidatori determinandone i poteri; b) devolvere a fini sportivi l’intero patrimonio residuo, individuando il o i destinatari.

Articolo 33- Obblighi di carattere economico

  1. I componenti del Consiglio di amministrazione, in carica al momento della messa in liquidazione dell’associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri Affiliati.

Articolo 34- Obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi

  1. In ipotesi di scioglimento è fatto obbligo all’associazione di devolvere fini sportivi l’intero patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VII – DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 35 – Richiamo normativo

  1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme in materia del Codice civile e delle leggi speciali, se ed in quanto applicabili.